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Nomi di battesimo e nuova normativa

commento dell'Avv. Chiara Consani

( chiara.consani@virgilio.it )

 

L’art. 6 del codice civile recita che ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito, nel nome si comprendono il prenome ed il cognome. Dalla lettura di tale norma emerge, che il diritto al nome è espressione inalienabile dell’identità personale dell’individuo.

Il nuovo ordinamento dello stato civile DPR 396/2000 ha inteso regolamentare analiticamente ed in modo innovativo alcune fattispecie che sotto la vigenza del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238, avevano dato luogo a discordanti orientamenti e soluzioni di tipo pratico.

IL NOME PRIMA DEL DPR 396/2000:

Per quanto riguarda il nome, le vecchie regole prevedevano che fosse possibile dare più di un nome al bambino ma che, se i nomi erano separati da virgole, era possibile legalmente usare solo il primo.

ESEMPIO:

-  se una persona era registrata come Tizio, Alberto negli atti poteva scrivere solo Tizio;

-  se una persona era registrata come Tizio Alberto (senza virgola) negli atti doveva per forza usare entrambi i nomi.

Tutto quello che è accaduto prima continua ad essere retto dalle norme precedenti, pertanto tutti coloro che sono nati prima del DPR 396/2000 ed hanno due prenomi con la virgola continueranno ad usare negli atti un unico nome.

IL NOME DOPO IL DPR 396/2000:

L’art. 35 o.s.c. statuisce che “il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o da più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre” ed aggiunge che in quest'ultimo caso, tutti gli elementi del prenome dovranno essere riportati negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe.

A tale ultimo proposito, la presenza di virgole, trattini ed altro, è oggi del tutto ininfluente al fine della formazione dell’atto di nascita, tant’è che ove essa fosse stata inserita o lo sia nei nuovi atti formati dopo l’entrata in vigore del nuovo Regolamento, è del tutto improduttiva di qualunque effetto imposto.

La nuova regola in pratica ha abolito le virgole.

 Quindi, dal 2000 in poi si ha un solo nome, che può essere composto anche da due o tre elementi, ma che in ogni caso va usato per intero.

ESEMPIO:

-  se una persona é registrata come Tizio Alberto o come Tizio, Alberto dovrà comunque firmare con entrambi i nomi.

 

SI VEDANO LE RECENTI MODIFICHE AL DPR 396/2000 DEL GOVERNO MONTI AVENTI EFFICACIA DECORSI 60 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO NELLA GAZZETTA UFFICIALE.

 

 

 

Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Ordine al Merito della Repubblica Italiana - GENEALOGIA e ARALDICA

 

CRITERI di CONFERIMENTO e ISTITUTO della REVOCA 

 

  

 

Il 4 febbraio e 22 maggio 2013, il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ramificato due direttive inerenti una il criterio di conferimento dell’ambita onorificenza di Stato OMRI e l’altra l’Istituto della Revoca.

 

Al fine di uniformarsi al sistema premiale degli altri stati europei, si è ridotto il numero di conferimenti annuali e finalmente si è rivisto il criterio di valutazione dei meriti che il candidato è chiamato a dimostrare.

 

Facendo una comparazione, ci si è accorti che la nostra onorificenza gode oggi del prestigio equivalente a quello della Legion d’Onore Francese, tant’è che nello stesso provvedimento, si sottolinea di segnalare i candidati all’Ufficio del Cerimoniale di Stato per le Onorificenze facendo uso anche delle altre benemerenze civili per non inflazionare l’OMRI, come:

 

Al Merito Civile

 

Ai Benemeriti della Salute Pubblica

 

Ai Benemeriti della Sanità Pubblica

 

Ai Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell’Arte

 

Ai Benemeriti della Cultura e dell’Arte

 

Ai Benemeriti dell’Istruzione Popolare

 

Stella al Merito del Lavoro

 

Medaglia della Redenzione Sociale

 

Diploma di Benemerenza in Materia Ambientale

 

Medaglia della Fondazione Carnegie

 

Medaglia al Merito di Servizio per la Polizia di Stato

 

Medaglia al Merito della Polizia Penitenziaria

 

Medaglia al Merito del Corpo dei Vigili del Fuoco

 

Attestato di Pubblica Benemerenza della Protezione Civile

  

Il conferimento parsimonioso dell’onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, vedrà annualmente ridursi i conferimenti determinando il D. P. R. del 29 novembre 2012 il numero degli insigniti:

 

Cavaliere di Gran Croce n° 25

 

Grande Ufficiale n° 130

 

Commendatore n° 555

 

Ufficiale n° 720

 

Cavaliere n° 3.570

  

Maggiore rilievo è posto al secondo provvedimento a firma del Sottosegretario di Stato Catricalà, circa l’Istituto della Revoca, richiamando gli uffici competenti di Stato al fine di preservare il prestigio delle onorificenze cavalleresche e degli stessi insigniti, sensibilizzando Prefetture, Ministeri, Commissari del Governo per le Province di Bolzano e Trento, Presidenti di Regioni ecc., a prestare la massima attenzione in ordine al coinvolgimento di decorati di onorificenze cavalleresche in questioni di gravità che potrebbero determinare l’avviamento delle procedure di revoca previste dalla normativa in materia: artt. 9 e 10 del D.P.R. 13 maggio 1952 n° 458; art. 5 della L. n° 178/1951.

 

Il provvedimento va meglio a specificare i casi di revoca:

 

per rinuncia da parte dell’insignito: art. 9 D.P.R. 13 maggio 1952 n° 458;

 

per indegnità:  art. 5 L. n° 178/1951; art. 10 D.P.R. 13 maggio 1952 n° 458;

 

Il provvedimento ricorda inoltre e precisa l’art. 11 del citato D.P.R. 13 maggio 1952 n° 458: “viene privato delle onorificenze chiunque venga condannato ai sensi degli artt. 28 e 29 del Codice Penale”.

 

La indegnità è da considerarsi non solo ed unicamente riferito ad una sentenza di condanna, ma in senso più ampio, in merito al comportamento disonorevole della persona insignita a condizione che sia possibile accertare attraverso un’approfondita istruttoria fatti e circostanze.

 

 - GENEALOGIA e ARALDICA

PRECISAZIONE DALLA SEGRETERIA DI STATO  

SU ORDINI EQUESTRI

Città del Vaticano, 16 ottobre 2012 (VIS).
La Segreteria di Stato, a seguito di frequenti richieste di informazioni in merito all'atteggiamento della Santa Sede nei confronti degli Ordini Equestri dedicati a Santi o aventi intitolazioni sacre, ritiene opportuno ribadire quanto già pubblicato in passato:
 
Oltre ai propri Ordini Equestri (Ordine Supremo del Cristo, Ordine dello Speron d'Oro, Ordine Piano, Ordine di San Gregorio Magno e Ordine di San Silvestro Papa), la Santa Sede riconosce e tutela soltanto il Sovrano Militare Ordine di Malta —ovvero Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta— e l'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, e non intende innovare in merito.
 
Tutti gli altri Ordini —di nuova istituzione o fatti derivare da quelli medievali—non sono riconosciuti dalla Santa Sede, non potendosi questa far garante della loro legittimità storica e giuridica, delle loro finalità e dei loro sistemi organizzativi.
 
Ad evitare equivoci purtroppo possibili, anche a causa del rilascio illecito di documenti e dell'uso indebito di luoghi sacri, e ad impedire la continuazione di abusi che poi risultano a danno di molte persone in buona fede, la Santa Sede conferma di non attribuire alcun valore ai diplomi cavallereschi e alle relative insegne che siano rilasciati dai sodalizi non riconosciuti e di non ritenere appropriato l'uso delle chiese e cappelle per le cosiddette "cerimonie di investitura".

FORZE ARMATE

FORZE ARMATE - GENEALOGIA e ARALDICA

Autorizzazione sull'uniforme e registrazione nel foglio matricolare

e stato di servizio per le onorificenze:

Croce pro Ecclesia et Pontefice

Medaglia Benemerenti

Croci al Merito del Santo Sepolcro

Medaglie di Oro, Argento, Bronzo e Benemerenti

del S. M. O. Costantiniano di S. Giorgio (Napoli e Spagna)

nonchè annotazione all'autorizzazione per le insegne cavalleresche.

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Disposizioni Transitorie e Finali ------- Art. XIV----------------- I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 Ottobre 1922 valgono come parte del nome. L'Ordine Mauriziano è conservato come Ente Ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge. La Legge regola la soppressione della Consulta Araldica.

La genealogia non serve a rispolverare la nobiltà

La genealogia non serve a rispolverare la nobiltà - GENEALOGIA e ARALDICA

Bisogna sgombrare il campo che lo studio della genealogia serva a ricostruzioni di passati privilegi, essa è lo studio per accertare, individuare analizzare il nostro passato attraverso i nostri progenitori, per i fini più liberi, attraverso un prezioso patrimonio trasmessoci geneticamente come il DNA ed il nome.

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