commento dell'Avv. Chiara Consani
( chiara.consani@virgilio.it )
L’art. 6 del codice civile recita che ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito, nel nome si comprendono il prenome ed il cognome. Dalla lettura di tale norma emerge, che il diritto al nome è espressione inalienabile dell’identità personale dell’individuo.
Il nuovo ordinamento dello stato civile DPR 396/2000 ha inteso regolamentare analiticamente ed in modo innovativo alcune fattispecie che sotto la vigenza del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238, avevano dato luogo a discordanti orientamenti e soluzioni di tipo pratico.
IL NOME PRIMA DEL DPR 396/2000:
Per quanto riguarda il nome, le vecchie regole prevedevano che fosse possibile dare più di un nome al bambino ma che, se i nomi erano separati da virgole, era possibile legalmente usare solo il primo.
ESEMPIO:
- se una persona era registrata come Tizio, Alberto negli atti poteva scrivere solo Tizio;
- se una persona era registrata come Tizio Alberto (senza virgola) negli atti doveva per forza usare entrambi i nomi.
Tutto quello che è accaduto prima continua ad essere retto dalle norme precedenti, pertanto tutti coloro che sono nati prima del DPR 396/2000 ed hanno due prenomi con la virgola continueranno ad usare negli atti un unico nome.
IL NOME DOPO IL DPR 396/2000:
L’art. 35 o.s.c. statuisce che “il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o da più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre” ed aggiunge che in quest'ultimo caso, tutti gli elementi del prenome dovranno essere riportati negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe.
A tale ultimo proposito, la presenza di virgole, trattini ed altro, è oggi del tutto ininfluente al fine della formazione dell’atto di nascita, tant’è che ove essa fosse stata inserita o lo sia nei nuovi atti formati dopo l’entrata in vigore del nuovo Regolamento, è del tutto improduttiva di qualunque effetto imposto.
La nuova regola in pratica ha abolito le virgole.
Quindi, dal 2000 in poi si ha un solo nome, che può essere composto anche da due o tre elementi, ma che in ogni caso va usato per intero.
ESEMPIO:
- se una persona é registrata come Tizio Alberto o come Tizio, Alberto dovrà comunque firmare con entrambi i nomi.
SI VEDANO LE RECENTI MODIFICHE AL DPR 396/2000 DEL GOVERNO MONTI AVENTI EFFICACIA DECORSI 60 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO NELLA GAZZETTA UFFICIALE.