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DIRITTO DI FAMIGLIA

DIRITTO  DI  FAMIGLIA - GENEALOGIA e ARALDICA

LA COGNOMIZZAZIONE DEI PREDICATI DEI TITOLI NOBILIARI
ALLA LUCE DELLA CIRCOLARE
 

DEL MINISTERO DELL’INTERNO 10/2008 

 

di

Roberto Maria Merlo de Fornasari

 

SOMMARIO: 1. ― Profili di illegittimità rivenienti dalla circolare del Ministero dell’interno 3 settembre 2008, n. 10, sulla cognomizzazione dei predicati dei titoli nobiliari. 2. ― Le possibili conseguenze sotto il profilo della disparità di trattamento derivanti dalla cognomizzazione del predicato nobiliare «de Hauteville» disposta dal Ministero dell’interno. 3. ― Cenni sulla questione sostanziale inerente la cognomizzazione dei predicati dei titoli nobiliari. 

  

1. ― Profili di illegittimità rivenienti dalla circolare del Ministero dell’interno 3 settembre 2008, n. 10, sulla cognomizzazione dei predicati dei titoli nobiliari. 

Il Ministero dell’interno (1), con circolare 3 settembre 2008, n. 10, pubblicata l’8 settembre 2008 (2), è tornato sulla vexata quaestio della cognomizzazione dei predicati dei titoli nobiliari, cui fanno da cornice il primo e il secondo comma della XIV disposizione transitoria e finale della costituzione repubblicana, secondo cui «I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte del nome» (3). 

In disparte, per intanto, la questione sostanziale che ne forma oggetto (4), non ci si può esimere dall’osservare che la circolare – se ragguagliata al D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 (5), e al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396(6) – solleva dubbi e ingenera perplessità sotto vari profili. 

Sotto il primo aspetto, considerato che la circolare integra un vero e proprio atto di orientamento esegetico, appare violato il disposto dell’art. 4, comma 1, lett. a), del predetto D.L.vo n. 165/2001, che, nel precluderne l’emanazione ai funzionari di livello dirigenziale, prevede che «Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo …» (7), a essi spettando, in particolare, «le decisioni in materia di atti normativi e l’adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo»: la riscontrata manifesta trasgressione – grave soprattutto perché intacca, altera e sovverte i predefiniti delicati equilibri dei rapporti fra politica e apparato burocratico – permette già di attestare che la circolare de qua, ex art. 26 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 (8), è viziata per incompetenza, perché assunta dal dirigente e non dal Ministro o dal Sottosegretario delegato, e quindi in spregio agli stessi principî che informano in generale l’attività della pubblica Amministrazione: segnatamente, al canone della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall’altro. 

Non si può ragionevolmente obiettare sulla diretta applicabilità di tale precetto ai dirigenti, cui concerne sì, nel quadro del riparto delle competenze, l’assunzione degli atti e dei provvedimenti amministrativi (9), ma cui non pertengono attribuzioni ulteriori rispetto a quelle predeterminate dall’art. 4, comma 2, del D.L.vo n. 165/2001, considerata la riserva di legge contenuta nel successivo comma 4, secondo cui vi si può derogare soltanto espressamente e a opera di specifiche disposizioni legislative (10). 

Ma ancor più pregnante è l’elusione operata dalla ripetuta circolare con riguardo all’attuazione del regolamento per la revisione e semplificazione dell’ordinamento dello stato civile (D.P.R. n. 396/2000, cit.), disfunzione che ne implica l’adozione in violazione di legge (11), attesa la proclamazione che, in ipotesi di «proposizione di una domanda di modifica del cognome al fine di ottenere la cognomizzazione del predicato», essa «verrebbe rigettata per carenza di competenza». 

La circolare n. 10/2008, infatti, enuncia in modo non del tutto condivisibile che ove la domanda di modifica del cognome «sia in realtà motivata e giustificata dal presunto diritto dell’interessato a vedersi riconoscere il diritto alla cognomizzazione del predicato», «solo l’autorità giudiziaria ordinaria ha competenza a verificare la fondatezza di un simile diritto»: l’antescritta circolare, per avvalorare l’assunto della riconduzione della problematica entro la disciplina privatistica del diritto al nome (art. 6 e ss. c.c.), dichiara trattarsi «di una azione di accertamento di un diritto soggettivo dei cittadini (art. 6 c.c.) che non rientra nell’ambito discrezionale dell’autorità amministrativa». 

Il Ministero appoggia siffatta tesi sulla sentenza della Corte di cassazione 7 marzo 1991, n. 2426, da cui deduce che «il cittadino dovrà pertanto necessariamente proporre una azione in via contenziosa ordinaria, nei confronti del pubblico ministero, dell’Ufficio Araldico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché nei confronti degli eventuali controinteressati …» (12): così ragionando, tuttavia, sconfina nell’eccesso di potere (13). 

In realtà, il quadro giuridico di riferimento della predetta pronuncia giurisprudenziale era costituito dall’abrogato R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 (14), il cui art. 153 (in vece della richiesta al Ministero dell’interno per il tramite del Prefetto della Provincia in cui il richiedente ha la sua residenza, siccome prescritto dagli artt. 84 e 85 del D.P.R. n. 396/2000, cit.) disponeva che chiunque volesse cambiare il cognome o aggiungere al proprio un altro cognome dovesse farne domanda al Re Imperatore per mezzo del Ministro per la grazia e giustizia. La domanda, ex art. 154, era presentata al procuratore generale presso la Corte di appello nella cui giurisdizione il richiedente aveva la residenza: ecco spiegato l’intervento in giudizio del pubblico ministero, quale contraddittore necessario, ciò che è da ritenersi oggi superato per effetto del mutamento legislativo intervenuto con il D.P.R. n. 396/2000, che ha in tal guisa innovato il previgente ordinamento dello stato civile (15). 

Ed è proprio l’art. 6 del codice civile a contenere, per tutte le ipotesi di cambiamento, aggiunta o rettifica al nome, un’apposita norma di rinvio ai casi e alle formalità indicati dalla legge, e cioè, ancora una volta, al D.P.R. n. 396/2000, che appositamente ciò norma. 

La circolare n. 10/2008 sembra non distinguere l’interesse legittimo all’aggiunzione in sede amministrativadel predicato di un titolo nobiliare («qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione» recita l’art. 86, comma 1, del D.P.R. n. 386/2000, cit.) (16) con la ben diversa posizione di diritto soggettivo riconosciuta a chi si ritenga danneggiato dall’uso illecito che altri faccia del proprio nome (usurpazione) o da atti di terzi tendenti a contrastarne l’uso (reclamo) (17), nelle quali evenienze, sì, il rimedio – contestandosi il pregiudizio d’un diritto soggettivo – è offerto dall’esercizio in giudizio delle corrispondenti azioni, che hanno carattere inbitorio in quanto dirette a ottenere la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni (artt. 6 e 7 c.c.): ebbene, solo allora sarà competente il giudice ordinario. 

Perciò, la prefata affermazione ministeriale (18) va rettificata nell’accezione secondo cui, allorché siano denunciate questioni suscettibili di cognizione in sede di giurisdizione amministrativa – quali manifesta irragionevolezza delle argomentazioni amministrative, difetto di motivazione (19), difetto di istruttoria, insufficienza della prova genealogica offerta, violazione di legge per ricusazione di competenza, &c. – il ricorso avverso il diniego di cognomizzazione andrà interposto innanzi al T.A.R. del Lazio nei confronti del Ministro dell’interno pro tempore (20). 

Nel caso che ne occupa, il rifiuto ministeriale di applicare la legge è tanto più rilevante quanto più incide sul diritto al nome, per sua intrinseca natura imprescrittibile, non usucapibile e costituzionalmente riconosciuto e garantito dall’art. 22 (21) della vigente Carta suprema (22): d’altro canto, è la stessa sentenza della Corte costituzionale sulla legislazione nobiliare (23), in narrativa, a sussumere il diritto alla cognomizzazione del predicato entro i modi di acquisto del nome, oltre che per la relativa tutela (24). 

Non pare si possa revocare in dubbio, quindi, che l’art. 84 del richiamato D.P.R. n. 396/2000 intenda racchiudere, giusta la sua dizione chiara, espressa e inequivoca (25), anche la fattispecie della cognomizzazione dei predicati dei titoli nobiliari. 

Il nuovo ordinamento dello stato civile, in effetti, regola in maniera estremamente dettagliata, ampia e onnicomprensiva la materia del mutamento del diritto al nome, suddistinguendola fra cambiamento e modificazione: il cambiamento del cognome è prescritto dall’appena menzionato art. 84 (nelle forme del cambiamento e dell’aggiunta), mentre la diversa tematica delle modificazioni del nome (il prenome) o del cognome (perché ridicolo o vergognoso o perché riveli un origine naturale) è stabilita dall’art. 89 (26). 

La disciplina è affatto compiuta, senza che se ne possa trarre la conseguenza, frettolosa e sommaria, dell’esclusione della possibilità di mutare in sede amministrativa il cognome per il tramite dell’aggiunzione di un predicato di titolo nobiliare (anche se, nondimeno, si deve subito rilevare che, con riferimento all’argomento specifico, l’ordinamento dello stato civile va adattato attraverso il necessario coordinamento con il disposto costituzionale della XIV disposizione citata, che ne circoscrive l’ambito di possibile soddisfacimento ai soli predicati dei titoli nobiliari esistenti prima del 28 ottobre 1922). 

Altresì, la circostanza che il nuovo ordinamento dello stato civile non contenga più il rimando puntuale, effettuato dall’art. 158, terzo comma, del R.D. n. 1238/1939, cit., alla proibizione assoluta di attribuzione – in via di variazione del precedente cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivelante origine illegittima – di casati iscritti nell’elenco ufficiale della nobiltà italiana (oltre che di predicati, appellativi o cognomi preceduti da particelle nobiliari), non può far ritenere che la rinnovata formulazione del limite (contemplata dall’art. 89, comma 3, cit.) riproduca e ricomprenda fedelmente la dianzi indicata, esaurita, elencazione ostativa, onde non si può aprioristicamente escludere tout court, conformemente ai principî generali che presiedono all’interpretazione (e dato il brocardo ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit), che, in sede di domanda di modifica del cognome (rivolta ex art. 89, D.P.R. n. 396/2000, cit.), possano essere assunti predicati, appellativi o cognomi preceduti da particelle genericamente (non più giuridicamente) nobiliari, purché non pertinenti a cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza: a fortiori, pertanto, nulla preliminarmente vieta che, ex art. 84 D.P.R. n. 396/2000, cit., si possa domandare la cognomizzazione di un predicato di titolo nobiliare, purché appartenente a famiglia con la quale il richiedente abbia rapporti di parentela e che, comunque, coincida con un cognome facente parte della famiglia alla quale il richiedente medesimo appartiene (27). 

D’altronde, la medesima Direzione centrale per i servizi demografici, con circolare 28 ottobre 2004, n. 44 – legittima e rispettosa della ratio iuris –, avente a oggetto «Cambiamenti o aggiunta cognomi» (28), aveva precisato che le istanze finalizzate ad aggiungere al cognome dell’interessato il cosiddetto «predicato» dovessero essere trasmesse al Ministero complete di tutti gli elementi informativi ritenuti utili: a tal fine, la circolare invitava le prefetture a rivolgersi all’ex Ufficio Araldico presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri (29): il Ministero, esattamente, non aveva di certo mai minimamente inteso mettere in discussione, almeno in linea di principio – prima della circolare n. 10/2008 –, la propria cogente competenza in materia, ma ne aveva convenientemente corredato l’esercizio di opportune prescrizioni procedimentali, volte all’eventuale acquisizione di dati o notizie confacenti in sede istruttoria (svolta ineludibilmente – dice la circolare n. 44/2004 – «ai sensi del citato art. 85 del D.P.R. n. 396/2000»): dunque, mentre la Direzione centrale, con le circolari nn. 44/2004 e 5/2005, non rigettava pregiudizialmente la propria competenza, attualmente, con la circolare n. 10/2008, pare ricusarla a priori. 

Incidentalmente, la nominata circolare n. 10/2008, oltre alle segnalate reiterate illegittimità in cui incorre – e che ridonderebbero sulla legalità degli atti eventualmente assunti in ottemperanza ai suoi dettami – non coglie la macroscopica differenza (perfettamente percepita dalle precedenti nn. 44/2004 e 5/2005) che intercorre fra parere ed elemento informativo, dato che sottolinea l’opportunità di «acquisire in ogni caso in prima battuta il parere dell’Archivio centrale dello Stato-Ufficio Consulta Araldica»: non occorre grande scienza giuridica per arguire che l’Archivio di Stato non rilascia pareri in materia di ordinamento dello stato civile – che, per altro, neppure potrebbe emettere in via facoltativa ex art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (30) –, ma è invero sufficiente scorrere il R.D. 2 ottobre 1911, n. 1163 (31), per verificare che all’Amministrazione degli archivi di Stato spettano compiti di conservazione e vigilanza sugli archivi (32), nonché, conformemente anche a banali considerazioni di logica giuridica, funzioni consultive nella sola materia archivistica (33) (per cui l’espressione «parere» deve intendersi utilizzata non in senso tecnico ma metagiuridico). 

2. ― Le possibili conseguenze sotto il profilo della disparità di trattamento derivanti dalla cognomizzazione del predicato nobiliare «de Hauteville» disposta dal Ministero dell’interno. 

Ma c’è di più. Si è potuto appurare (34) che il Ministero dell’interno, con decreto ministeriale 30 maggio 2008, ha cognomizzato il predicato nobiliare «de Hauteville»: il provvedimento cozza con quanto conclamato nella circolare n. 10/2008. 

Interpellato in proposito, il Direttore centrale ha replicato (35) che, «Relativamente al caso “Cilento de Hauteville” (istanza presentata dal Sig. Antonio Calabria e figli) si precisa che … l’istanza non è stata accolta sul presupposto della appartenenza o meno ad una famiglia nobiliare, bensì a seguito della produzione di documentazione idonea a dimostrare che gli ascendenti degli istanti erano effettivamente noti con il cognome richiesto che era poi andato perduto anagraficamente nel tempo. Tutta la famiglia aveva però continuato ad essere nota negli ambiti lavorativo-sociale con il cognome richiesto, come comprovato anche dalla documentazione prodotta. A tal proposito si rileva che è stata accertata l’esistenza di una sentenza della Corte di cassazione (n. 10936/97 del 7 marzo 1997) relativa ad una causa instaurata da altra parte che riteneva di avere essa diritto al nome, dalla quale sentenza emerge incontestabilmente che il Sig. Calabria pacificamente era conosciuto e faceva uso del nome “Cilento de Hauteville”. Si tratta pertanto di una modifica di cognome ma non di un riconoscimento di un predicato nobiliare» (36). 

Il Ministero, disputando in questo modo, incappa in evidenti vizi logici (37); veramente, dalla sentenza di Cassazione n. 10936/1997, si deducono irrefutabilmente due circostanze: che d’Hauteville è un predicato di titolo nobiliare, e che il resistente – beneficiato dalla recente cognomizzazione – lo utilizzava di fatto (38). 

La Direzione centrale, nella relazione per il Signor Sottosegretario di Stato (39) ha omesso ogni allusione alla natura giuridica della parte del nome da aggiungere, insistendo – d’istinto – sul fatto che l’istante e i figli, anche se nei registri dello stato civile risultano iscritti con il solo cognome «Calabria», sono da tutti identificati col nome «Calabria Cilento di Hauteville» e questo perché discendenti dalla Principessa Assunta Cilento de Hauteville, nonna paterna (40). 

A giustificazione della cognomizzazione d’un predicato di titolo nobiliare – senza aver prima interrogato l’Ufficio Consulta Araldica (come residualmente predicato nella circolare n. 10/2008) e dopo aver ammonito a non «aggirare i limiti precisi posti dalla disposizione costituzionale cercando di raggiungere, per via amministrativa, un risultato altrimenti non raggiungibile per via giudiziaria» – il Ministero, per smentire che ciò sia avvenuto, rimanda alla sentenza di Cassazione n. 10936/1997, che rafforza la contraria argomentazione: anziché emanare la circolare n. 10/2008, in itinere sin dall’anno precedente, sarebbe stato forse più opportuno affrontare serenamente e con equilibrio – secondo modalità improntate al rispetto del modulo organizzativo dell’imparzialità sancito dall’art. 97 della Costituzione – la contrastata problematica della cognomizzazione dei predicati dei titoli nobiliari, inquadrandola per ciò che ormai rappresenta, vale a dire come un modo di acquisto del nome (41). 

Nonpertanto, la cognomizzazione del predicato di titolo nobiliare «de Hauteville», se riguardata obiettivamente nel presunto concorso degli appropriati presupposti di diritto e di fatto, ha, sia pure con motivazione incoerente (ove ragguagliata alla circolare n. 10/2008 e alla XIV disposizione), tutelato l’interesse pubblico cui è rivolta la normativa sul cambiamento del cognome. 

Se non si può di certo cognomizzare un predicato nobiliare con un artificio dopo averne contestata la giuridica possibilità in sede amministrativa, unicamente riferendosi al riflesso di mere esigenze di tutela dell’immagine sociale della persona, perché sempre usato e da tutti così riconosciuto, lo si sarebbe invero potuto cognomizzare – in adesione a Cassazione n. 10936/1997, cit. – in quanto vero e proprio elemento di individuazione e di identità della persona in quanto tale, sempre che si fosse correttamente richiamato in premessa che di predicato nobiliare si tratta e si fosse appurata la giuridica esistenza del titolo prima del 28 ottobre 1922. 

Invece, qualora il Ministero, dopo aver cognomizzato un predicato di titolo nobiliare con motivazione elusiva della reale natura di codesta parte del nome, rifiutasse, in casi simili o in situazioni analoghe, l’aggiunzione del predicato proprio perché intrinsecamente tale, si avvererebbe un tipico e classico esempio di disparità di trattamento (42). 

Sarebbe allora sufficiente, in questa come in fattispecie affini, per non inficiare il provvedimento d’illegittimità, rapportarsi sibbene all’esigenza di garantire il diritto al nome perché «sempre usato e da tutti riconosciuto nei rapporti personali, familiari, professionali e sociali posti in essere dal soggetto» (43), ma, in ossequio alla XIV disposizione, spendere pure qualche parola sulla sussistenza del titolo nobiliare, cui afferisce il predicato, siccome anteriore al 28 ottobre 1922: atteso che la data del 28 ottobre 1922 costituisce terminus ante quem i titoli sono da ritenere giuridicamente esistenti e post quem sono da considerare irrilevanti, la distinzione temporale operata dalla disposizione costituzionale dimostra che il limite di raffronto è rappresentato dall’atto di concessione; la presenza, ante 1922, di un titolo nobiliare cui sia appoggiato un predicato, è, quindi, il presupposto di fatto al quale l’ordinamento riconnette il solo diritto di operare l’aggiunta al cognome; le origini del predicato andranno poi ricercate nelle concessioni dei sovrani degli Stati preunitari, dato che l’oggetto della cognomizzazione concerne l’identità familiare nel suo profilo storico e non l’aspetto nobiliare propriamente detto (giacché il titolo ha esaurito i suoi effetti all’interno del periodo monarchico, mentre si conferma indefinitivamente il predicato cognome). 

In questo senso è ragionevole informarsi, innazitutto (secondo le prudenti circolari nn. 44/2004 e 5/2005), all’Ufficio Consulta Araldica presso l’Archivio centrale dello Stato, senza, però, che l’eventuale negativa risultanza istruttoria debba necessariamente precludere il proseguimento dell’attività amministrativa, perché è indiscutibilmente possibile attestare la giuridica presenza d’un titolo nobiliare, prima del 28 ottobre 1922, anche prescindendo dal riconoscimento formale eseguito entro il 31 dicembre 1947 dalla Consulta Araldica del regno d’Italia: solo per fornire un esempio non esaustivo, dalla circostanza che il titolo o il predicato risultino menzionati o coonestati in altri atti ufficiali dello Stato italiano si potranno inferire o il presupposto di fatto del possesso del status nobiliare nell’avo del richiedente, o il relativo predicato (derivante dal preliminare atto potestativo di conferimento che costituisce, logicamente, indispensabile antecedente giuridico della legittimità della relativa inserzione: ciò che è per l’appunto essenziale ai fini dell’esistenza del titolo nobiliare – assumendone valore costitutivo – è che vi sia, a monte, il diploma) (44). 

3. ― Cenni sulla questione sostanziale inerente la cognomizzazione dei predicati dei titoli nobiliari.  

Per altro, giova alla ricostruzione sistematica ed ermeneutica dell’istituto ripercorrere per sommi capi la giurisprudenza della Corte di cassazione in materia nobiliare, nei cui riguardi la riportata pronunzia del giudice delle leggi n. 101/1967 ha segnato un netto discrimine: le sezioni unite, infatti, dopo la dichiarazione di incostituzionalità della legislazione araldica, si omologarono all’interpretazione fornita dalla Corte (45),rivedendo il proprio costante e consolidato orientamento (46), fondato, «ai fini della cognomizzazione del predicato nobiliare (consentita dalla norma costituzionale)», sulla legittimità dell’accertamento «dell’esistenza del titolo nobiliare e quello della sua appartenenza al soggetto che richiede la cognomizzazione del relativo predicato, in base alla concessione originaria», ritenendosi «che siffatto accertamento, di carattere pregiudiziale, non contrasti con la norma medesima, in quanto necessario presupposto del diritto, riconosciuto dalla Costituzione, all’uso del predicato come parte del cognome patronimico», e osservandosi, «al riguardo, che l’esistenza, o meno, di un titolo nobiliare, agli effetti della norma costituzionale citata, va accertata in base alla speciale legislazione nobiliare, dato che la Costituzione non indica alcun diverso criterio» …: «invero, il diritto, espressamente previsto dallo stesso dettato costituzionale, di ottenere la stabile congiunzione del predicato (cui il titolo nobiliare è poggiato) al proprio nome, venendo il predicato a far parte di questo ed assurgendo, così ad elemento della personalità, con la relativa tutela giuridica dettata dalle leggi civili per la tutela del nome, può importare la necessità di accertamenti pregiudiziali, per l’opposizione di eventuali controinteressati» (così la parte motiva della decisione 20 maggio 1965, n. 987) (47). 

L’attestazione araldica, per costante affermazione di dottrina e di giurisprudenza (48), aveva mero valore accertativo – non costitutivo – del titolo nobiliare, consistendo nella pubblicità dichiarativa che è propria dell’inserimento nei pubblici registri, giacché l’uso ufficiale del titolo – e, si noti, non del predicato – era subordinato all’obbligo di pubblica ricognizione; più esattamente, si trattava di un atto governativo di giustizia, per tanto estraneo alla regia prerogativa, che non precludeva l’accertamento per via giudiziaria o il ricorso amministrativo: la pubblica Amministrazione compiva un atto dovuto con valore di certazione, che comportava, sul piano formale, l’aggiunta di un asterisco accanto all’indicazione del cognome familiare riportato negli elenchi nobiliari (49). 

Recente giurisprudenza di merito (50), a testimonianza della rinnovata vivacità intellettuale della tematica, si è commendevolmente discostata dall’appiattitosi surriferito indirizzo della giurisprudenza di legittimità, rilevando che «sembra riduttivo, a questo tribunale, far dipendere la cognomizzazione del predicato nobiliare, dall’esistenza d’un atto di ricognizione effettuato dalla consulta araldica e concluso con un decreto ministeriale. Per quanto concerne i titoli preunitari, un simile decreto non poteva influire né sull’esistenza né sul contenuto di un diritto per sua natura imprescrittibile e non usucapibile. Un riconoscimento mediante decreto non poteva non assumere, in questi casi, se non natura di mero atto di conoscenza presupponente un procedimento di verificazione ma concretizzantesi in dichiarazioni di scienza prive di oggetti innovativi o modificativi. Il “riconoscimento” cui far riferimento in questo caso, non può che essere quello voluto, per i titoli nobiliari preunitari, dallo Statuto Albertino del 1848. Le origini del titolo e, dato che qui più interessa, del predicato, vanno ricercate ben più a monte in quelle concessioni dei sovrani degli Stati preunitari ai quali lo statuto riconosce valore operando in un certo senso un riconoscimento ex lege. Alla luce di ciò, un eventuale ulteriore riconoscimento per provvedimento amministrativo, non può che risultare del tutto irrilevante» (51). 

Da quanto precede, si possono ricavare i seguenti principî: 

1) la c.d. cognomizzazione del predicato è legittima perché prevista dalla stessa Costituzione (52); 

2) le vicende del diritto attribuito dal secondo comma della XIV disposizione devono essere valutate sotto ogni aspetto alla stregua delle norme che disciplinano i modi di acquisto del nome e la relativa tutela, imprescrittibili; 

3) se si ritenesse che potessero raggiungere l’aggiunta del predicato solo i discendenti di coloro che ottennero il riconoscimento dalla Consulta Araldica, si priverebbe di un diritto – che la Costituzione ha inteso garantire – quanti a suo tempo non lo richiesero, e si introdurrebbe una decadenza contrastante con il principio che l’art. 2934, secondo comma, c.c., enuncia per tutti i diritti della personalità (53). 

Ecco che al Ministero dell’interno non sarebbe richiesto di compiere alcuna analisi di diritto nobiliare (in quanto l’oggettiva esistenza del titolo deve preliminarmente risultare dall’atto formale di concessione emanato prima del 28 ottobre 1922), ma, semplicemente, un’indagine di natura genealogica volta a verificare l’appartenenza dell’istante al gruppo familiare nobile, in base alle norme del vigente diritto di famiglia (54), riscontro che non può che qualificarsi di mero fatto, essendo volto all’accertamento di un rapporto giuridico passato (che non è dunque più tale) in quanto pregiudiziale al verificarsi di effetti giuridici attuali (55). 

                                                                 Roberto Maria Merlo de Fornasari 

  

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(1) Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione centrale per i Servizi demografici Area III - Stato civile. 

(2) A firma del Direttore centrale Annapaola Porzio, indirizzata agli Uffici territoriali del Governo, e avente a oggetto le «Problematiche relative alla cognomizzazione dei predicati nobiliari». 

(3) Non è del tutto superfluo osservare che «nella prassi amministrativa le circolari svolgono un ruolo fondamentale finendo per risultare il vero punto di riferimento dell’operato degli organi agenti, ed imponendosi come un diaframma rispetto al dettato legislativo» (come si legge nella voce Circolare amministrativa dell’«Enciclopedia Giuridica Treccani», a cura di Mario P. Chiti), dato che i pubblici dipendenti sono portati «a considerare come fonte effettiva della disciplina dei rapporti tra Amministrazione e cittadini la circolare, trascurando generalmente di tener conto diretto dei testi di legge» (per l’ultimo inciso, vedi Romano A., In tema di circolari amministrative, in «Riv. Dir.Fin.», 1959, II, 110). In ordine alle circolari amministrative, la giurisprudenza ha sottolineato che «si tratta di atti diretti agli organi e uffici periferici ovvero sottordinati, e che non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale o comunque vincolante per i soggetti estranei all’Amministrazione» (Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 febbraio 2002, n. 931). La sentenza citata, espressione di un orientamento giurisprudenziale costante (Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 settembre 1994, n. 720; Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 luglio 2001, n. 6401), ha ulteriormente chiarito che «le circolari non rivestono una rilevanza determinante nella genesi dei provvedimenti che ne fanno applicazione, per cui i soggetti destinatari di questi ultimi non hanno alcun onere di impugnare la circolare, ma possono limitarsi a contestarne la legittimità al solo scopo di sostenere che gli atti applicativi sono illegittimi perché hanno applicato una circolare illegittima che avrebbe dovuto invece essere disapplicata». La decisione conclude che «È comunque facoltà, ma non onere, del destinatario del provvedimento applicativo, impugnare specificamente anche la circolare» (sent. n. 931/2002, cit.). In conclusione, per gli «organi e uffici destinatari delle circolari, queste ultime sono vincolanti solo se legittime, di talché è doverosa, da parte degli stessi, la disapplicazione delle circolari che siano contra legem» (Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 931/2002, cit.), con ciò superando, conformemente all’evoluzione del rapporto di pubblico impiego, la meno recente tendenza dottrinaria a considerare comunque preminente, con il solo limite dell’ipotesi di reato, il vincolo gerarchico anche nella fattispecie in cui il contenuto della circolare contrastasse con il significato di norme giuridiche esterne (Zingali G., Sul valore giuridico delle circolari ministeriali, in «Dir. prat. Trib.», 1952, I, 97 e ss.; Uckmar A., L’efficacia delle circolari ministeriali, ibidem, 1951, II, 37 e ss.). Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4524/2008, osserva che «… Poiché la “circolare” non ha alcuna idoneità a determinare effetti nei confronti dei soggetti estranei all’Amministrazione, l’interessato non aveva alcun onere di proporre una specifica impugnazione contro di essa. … Qualora, invece, si volesse attribuire alla circolare in questione una valenza sostanzialmente regolamentare, essa risulterebbe illegittima e disapplicabile dal giudice amministrativo». 

(4) Su cui infra: in ogni caso, si rimanda, autorevolmente, al Presidente Emerito del Consiglio di Stato, Pezzana Aldo, La sentenza della Corte Costituzionale sui titoli nobiliari, in «Riv. Araldica», 1967, 205 e ss.; Idem, La Corte di Cassazione si adegua alla Corte Costituzionale, ivi, 1969, 188 e ss.; Idem, Orientamenti nuovi in tema di cognome Familiare, ne «Il diritto ecclesiastico», 2000, n. 4, 128 e ss., Giuffrè Editore, Milano; Bordonali Salvatore, Nuove prospettive sulla cognomizzazione dei predicati nobiliari, in «Foro it.», 2000, 2375, nota a sent. Trib. Catania 2 ottobre 1998, n. 3786, Nicolosi contro Ufficio Araldico e p.m.; Idem, La cognomizzazione dei predicati nobiliari oggi, in «Rivista di diritto civile», 1999, n. 3, p. II, 373-397. 

(5) Recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche». 

(6) Intitolato «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127». 

(7) «... definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti ...». 

(8) Contenente l’«Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato». L’art. 26, primo comma, stabilisce che «Spetta al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale di decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, contro atti e provvedimenti di un’autorità amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante, che abbiano per oggetto un interesse d’individui o di enti morali giuridici; quando i ricorsi medesimi non siano di competenza dell’autorità giudiziaria, né si tratti di materia spettante alla giurisdizione od alle attribuzioni contenziose di corpi o collegi speciali». 

(9) Compresi tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno: art. 4, comma 2, D.L.vo n. 165/2001. 

(10) Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 marzo 2007, n. 1430, ha confermato che tale prescrizione è pienamente stringente e immediatamente applicabile, osservando che «I criteri di organizzazione fatti propri dall’art. 3 del D.L.vo n. 29/1993, ora art. 4 del D.L.vo n. 165/2001, assegnano agli organi politici di governo le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definendo obiettivi e programmi, mentre spetta ai funzionari di livello dirigenziale l’attività di gestione e di adozione di atti e provvedimenti amministrativi con relativa responsabilità». 

(11) Si richiama, in proposito, anche il disposto del comma 1 dell’art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, che fa refluire sul provvedimento amministrativo il vizio di violazione di legge che infici un atto prodromico: «È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza». 

(12) D’altro canto, in osservanza del principio del giusto procedimento, il D.P.R. n. 396/2000, cit., tiene fin da subito in considerazione la posizione di eventuali controinteressati, statuendo, all’art. 87, comma 1, che «Chiunque crede di avervi interesse può fare opposizione alla domanda non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell’ultima affissione o notificazione». Le opposizioni sono vagliate dal Ministro, ai sensi del successivo art. 88, comma 2. 

(13) La sentenza di Cassazione civile 7 marzo 1991, n. 2426, si è invece occupata in via principale della tutela del diritto al nome, esprimendo il seguente principio di diritto: «La tutela del diritto al nome, nel caso che altri contesti alla persona il diritto all’uso del proprio nome o ne faccia indebitamente uso con possibilità di arrecargli pregiudizio, ai sensi dell’art. 7 c.c., è duplice e si risolve nella facoltà di chiedere la cessazione del fatto lesivo ed il risarcimento dei danni. Ai fini della tutela risarcitoria non è tuttavia sufficiente l’illegittimità della condotta dell’agente, essendo necessario perché sussista il danno risarcibile che ricorra il fatto illecito, ai sensi dell’art. 2043 c.c., e quindi il dolo o la colpa dell’autore della violazione». 

(14) Ordinamento dello stato civile, abrogato dall’art. 110, comma 1, del D.P.R. n. 396/2000. 

(15) A ulteriore chiarimento, si ponga mente alla circostanza secondo cui la sentenza della Corte di cassazione, sez. un., 6 aprile 1964, n. 751, che si pronunziò su questioni di diritto nobiliare, è per l’appunto relativa alla causa Giustiniani c. Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Venezia. 

Fra l’altro, perplessità sorgono anche in merito all’asserita necessaria evocazione in giudizio dell’Ufficio Araldico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che potrebbe valere, eventualmente, come mero riflesso indiretto e mediato della XIV ma non certo nel significato che, nel vigore della legislazione araldica, era proprio dell’art. 72 dell’abrogato R.D. 7 giugno 1943, n. 651 – Ordinamento dello Stato Nobiliare – secondo cui «Nessuna domanda o contestazione sulla appartenenza di titoli o attributi nobiliari può avere corso avanti l’autorità giudiziaria, sia per impugnare uno dei provvedimenti di cui all’articolo precedente, sia per iniziare un giudizio di rivendicazione di diritti nobiliari in confronto di terze persone o del Regio Governo, se l’interessato non dà la prova di aver notificato l’atto di citazione in primo e secondo grado o il ricorso in Cassazione all’Ufficio araldico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che in ogni caso ha diritto di prendere parte ai giudizi in rappresentanza della Regia Prerogativa, con l’assistenza della Regia avvocatura dello Stato». 

Pezzana Aldo, La Corte di Cassazione si adegua alla Corte Costituzionale, cit., nella nota a commento alle sentenze delle sezioni unite della Corte di cassazione 24 marzo 1969, nn. 936 e 938, osservò che «sembrerebbe che i giudizi di cognomizzazione dovrebbero continuare a svolgersi in contraddittorio dell’Ufficio Araldico, il che contrasta con la ratio decidendi della sentenza della Corte costituzionale, la quale ha inteso portare tutta la materia dei predicati nobiliari sotto la disciplina del diritto al nome». 

Prima della sentenza della Corte costituzionale n. 101/1967, il fatto che le pretese attoree dovessero essere fatte valere in un giudizio ordinario nei confronti dell’Ufficio Araldico si spiegava, nel limitato vigore della legislazione araldica, in quanto ciò che andava appurata pregiudizialmente, nel caso in cui si fosse chiesta la cognomizzazione di un predicato annesso a un titolo a suo tempo non riconosciuto dalla Consulta Araldica, era la spettanza di un titolo nobiliare – verifica evidentemente oggi non più possibile – onde la necessità di avvalersi dell’ausilio tecnico di tale Ufficio, richiedendosi (così sez. un. 6 aprile 1964, n. 751), al fine dell’accertamento della spettanza di un titolo nobiliare e dell’aggiunta al cognome del predicato corrispondente, un approfondito esame della documentazione prodotta dal ricorrente e dei principi che governavano la materia. 

(16) Anche Pezzana, La sentenza della Corte Costituzionale sui titoli nobiliari,cit., 222, ha ricavato dalla mentovata sentenza della Corte costituzionale la conclusione che, «in ogni caso, riconosciuti o no agli effetti nobiliari, i predicati, non dovendo ricevere un trattamento diverso da quello degli altri cognomi, potranno essere oggetto di un provvedimento discrezionale di aggiunta di cognome da parte del Presidente della Repubblica, naturalmente ove non vi sia lesione di diritti dei terzi; è questa, ci pare, una conseguenza ineluttabile del trasferimento di tutta la materia dei predicati nobiliari sotto la disciplina del diritto al nome» (oggidì, ex art. 86, comma 1, del D.P.R. n. 396/2000, cit., il provvedimento discrezionale è di competenza del Ministro dell’interno). 

Secondo la Corte di cassazione 27 luglio 1978, n. 3779, «il cognome indica l’appartenenza di un individuo ad un determinato gruppo familiare; nel nostro ordinamento repubblicano non trova tutela alcuna l’interesse a vedersi riconosciuta l’appartenenza attraverso la famiglia, ad una determinata classe o casta sociale, o un determinato attributo nobiliare, ma si giustifica invece la tutela del nome completo, servendo questo ad individuare uno specifico gruppo familiare che può avere tradizioni storicamente e socialmente rilevanti»: la decisione si ricollega alla risalente decisione 20 maggio 1965, n. 987, delle sezioni unite civili della Corte di cassazione, assertiva «dell’interesse, riconosciuto e protetto della norma costituzionale, di conservare il riflesso di ricordi familiari, di carattere storico attraverso il cognome patronimico, che assolve, oltre alla funzione di individuare la persona, a quella di determinare, tramite la discendenza, gli appartenenti ad una data famiglia». 

(17) Cassazione, n. 2426/1991, cit.: «Ai sensi dell’art. 7 c.c. la persona alla quale si contesti il diritto all’uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall’uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni». 

(18) «… il cittadino dovrà pertanto necessariamente proporre una azione in via contenziosa ordinaria, nei confronti del Pubblico Ministero, dell’Ufficio Araldico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché nei confronti degli eventuali controinteressati». 

(19) Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 906/1989. 

LA CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 101/1967
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
PRESIDENTE AMBROSINI – Relatore
Udienza Pubblica del 10/05/1967    Decisione del 26/06/1967
Deposito del 08/07/1967 Pubblicazione in G.U.
MASSIME: 4687.
 
SENTENZA  26  GIUGNO 1967
 
n. 101
 
Deposito in cancelleria: 8 luglio 1967.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 177 del 17 luglio 1967.
 
Pres. AMBROSINI - Rel. BONIFACIO
 
LA CORTE COSTITUZIONALE
 
composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente
Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO -
Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI -
Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI -
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ -
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del R.D. 11 dicembre 1887, n. 1550; del R.D. 2 luglio 1896, n. 313; del R.D. 5 luglio 1896, n. 314; del R.D. 23 marzo 1924, n. 442; del R.D. 23 dicembre 1924, n. 2337, della legge 17 aprile 1925, n. 473; del R.D. 16 agosto 1926, n. 1489; del R.D. 21 gennaio 1929, n. 61 e del R. D. 7 giugno 1943, n. 651 (norme in materia araldica), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanze emesse il 13 dicembre 1965 dal Tribunale di Roma nei procedimenti civili vertenti tra Gaetani Lovatelli Loffredo, Calcagnini Estense Celio, Cetti Serbelloni Gian Galeazzo ed altri, Ferria Contin Eugenio ed altri contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altri, iscritte ai nn. 61, 62, 63 e 76 del Registro ordinanze 1966 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 118 del 14 maggio 1966;
2) ordinanza emessa il 18 giugno 1966 dal Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Caballini Vincenzo e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, iscritta al n. 192 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 18 novembre 1966;
3) ordinanza emessa il 7 novembre 1966 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Lopez y Royo Francesco e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, iscritta al n. 5 del Registro ordinanze 1967 - e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 25 febbraio 1967.
Visti gli atti di Costituzione di Gaetani Lovatelli Loffredo, Calcagnini Estense Celio, Cetti Serbelloni Gian Galeazzo, Ferria Contin Eugenio, Caballini Vincenzo e del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 10 maggio 1967 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio;
uditi il vice avvocato generale dello Stato Vittorio Pentinaca, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e gli avvocati Sandro Diambrini Palazzi, Luigi Giacomo Scassellati Sforzolini, Gian Galeazzo Stendardi, Alberto Predieri e Giorgio Cansacchi, per Gaetani Lovatelli, Calcagnini Estense, Cetti Serbelloni, Ferria Contin e Caballini.
 
Ritenuto in fatto:
 
1. - Nel corso dei procedimenti civili, tutti aventi ad oggetto la domanda di aggiunta al nome di predicati di titoli nobiliari, rispettivamente promossi: a) da Loffredo Gaetani Lovatelli, in proprio e nel nome dei figli minori, contro il sindaco di Roma, quale ufficiale di stato civile, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e contro Lelia Gaetani Howard, Giovannella Gaetani Granier e Topazia Gaetani Markewitch; b) da Celio Calcagnini Estense; c) da Gian Galeazzo Cetti Serbelloni ed altri; d) da Eugenio Ferria Contin ed altri contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Tribunale di Roma, con quattro ordinanze di identico contenuto emesse il 13 dicembre 1965, ha sottoposto all'esame di questa Corte la legittimità costituzionale di numerosi complessi di disposizioni relative alla materia araldica e nobiliare.
Il Tribunale, dopo aver ricordato i contrasti giurisprudenziali in merito all'interpretazione della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione, osserva che per accertare l'esistenza di un titolo non riconosciuto alla data del 28 ottobre 1922 è necessario applicare le leggi araldiche emanate in epoca posteriore, alcune norme delle quali condizionano lo stesso diritto al titolo, e rileva che sorge altresì questione sulla permanenza del diritto all'iscrizione del titolo in alcuni pubblici registri, secondo la disciplina da quella stessa legislazione dettata.
Le ordinanze riferiscono che nel corso dei quattro giudizi l'Avvocatura dello Stato, con l'adesione del pubblico ministero, ha eccepito l'inapplicabilità delle norme araldiche a causa della loro incompatibilità con l'art. 3 della Costituzione ed ha osservato che, nell'ipotesi dell'accertamento del diritto a un titolo non riconosciuto, il giudice non si limita a conservare effetti già esauriti, ma attribuisce alla legislazione nobiliare nuova ed attuale efficacia, conferendo al titolo un sostanziale riconoscimento. Da ciò, secondo il Tribunale, scaturisce una vera e propria questione di legittimità costituzionale, avente ad oggetto sia le norme emanate in epoca successiva al 28 ottobre 1922 sia quelle anteriori a tale data. Il giudice a quo conclude osservando che, nonostante l'esistenza di seri dubbi sulla esattezza della tesi sostenuta dall'Avvocatura dello Stato, non può escludersi con certezza l'incompatibilità fra le norme ordinarie in discussione e la Costituzione e conseguentemente solleva la questione di legittimità costituzionale, rilevante e non manifestamente infondata, del R.D. 23 dicembre 1924, n. 2337; del R.D. 23 marzo 1924, n. 442; della legge 17 aprile 1925, n. 473; del R.D. 21 gennaio 1929 n. 61; del R.D. 16 agosto 1926, n. 1489; del R.D. 7 giugno 1943, n. 651; del R.D. 11 dicembre 1887, n. 1550; del R.D. 2 luglio 1896, n. 313 e del R.D. 5 luglio 1896, n. 314, in riferimento all'art. 3 ed alla XIV disposizione della Costituzione.
2. - Le quattro ordinanze, regolarmente comunicate e notificate, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 14 maggio 1966.
Innanzi a questa Corte si sono costituiti il Presidente del Consiglio dei Ministri (atto 29 gennaio 1966), rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il signor Loffredo Gaetani Lovatelli (atto 24 febbraio 1966), rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Bracci; il signor Celio Calcagnini Estense (atto 22 febbraio 1966), rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Diambrini Palazzi; i signori Cetti Serbelloni (atto 26 maggio 1966), rappresentati e difesi dagli avvocati Luciano Mela, Giorgio Cansacchi e Gian Galeazzo Stendardi; ed i signori Ferria Contin (atto 5 aprile 1966), rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Scassellati Sforzolini.
L'Avvocatura dello Stato, dopo aver ricordato il contenuto dei vari atti di legislazione araldica (tutti connessi alla prerogativa regia ed agli artt. 79 e 80 dello Statuto del Regno), sostiene la loro assoluta inconciliabilità con la Costituzione e, in particolare, osserva che la XIV disposizione, nel cancellare in ossequio al principio di eguaglianza ogni distinzione nobiliare, ha voluto far salvo agli ex insigniti delle soppresse distinzioni il diritto, comune ad ogni cittadino, alla conservazione e tutela del proprio nome, sicché la c.d. cognomizzazione del predicato non può non riferirsi se non a coloro il cui titolo nobiliare sia stato già riconosciuto in data anteriore al 28 ottobre 1922: ed infatti, se al secondo comma della XIV disposizione si desse una più lata interpretazione, si perverrebbe all'assurdo di porre nel nulla il primo comma (in via incidentale e indiretta si opererebbe un nuovo riconoscimento di titoli nobiliari), si trasformerebbe in permanente la norma transitoria, si terrebbero impegnati in vertenze del genere pubblici uffici amministrativi e giudiziari, e si renderebbe paradossalmente incostituzionale, per contrasto con l'art. 3, il secondo comma della XIV disposizione. Quest'ultino, secondo l'Avvocatura, deve essere correttamente interpretato nel senso che esso prende in considerazione solo i titoli i quali al 28 ottobre 1922 avessero ottenuto quel riconoscimento senza del quale un titolo è da considerare privo di rilevanza giuridica e, quindi, di giuridica esistenza. Dai lavori preparatori, ai quali non si può assurdamente negare ogni rilievo giuridico, risulta infatti - così prosegue l'Avvocatura - che l'Assemblea costituente non volle affatto distinguere fra "riconoscimento" ed "esistenza" dei titoli, sicché la legislazione araldica è sicuramente in contrasto sia con l'art. 3 che con la XIV disposizione, e l'incostituzionalità dell'ordinamento araldico necessariamente travolge anche quelle norme in base alle quali si pretende di attribuire agli uffici della pubblica amministrazione oneri ed incombenze in una materia oramai priva di ogni rilevanza. L'Avvocatura conclude perciò chiedendo che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme indicate nelle ordinanze di rimessione e di ogni altra norma facente parte dell'ordinamento araldico.
Secondo la difesa del Gaetani Lovatelli, invece, alla legislazione araldica non può negarsi validità agli effetti dell'applicazione della XIV disposizione, giacché ad essa occorre far riferimento sia per quanto attiene all'esistenza del titolo sia per l'accertamento incidentale necessario in ogni giudizio di cognomizzazione.
Un dubbio di costituzionalità potrebbe porsi, in astratto, nei casi di richiesta di cognomizzazione di un predicato non riconosciuto a norma della legislazione araldica, ma anche in questo più limitato aspetto la questione apparirebbe infondata alla luce dell'ampia formulazione della norma costituzionale e del valore dichiarativo dei provvedimenti di riconoscimento.
La difesa del signor Celio Calcagnini Estense sostiene che nel secondo comma della XIV disposizione la parola "esistenti", riferita ai titoli anteriori al 28 ottobre 1922, va collegata alla esistenza storico-araldica del titolo da cognomizzare e che il diritto al predicato, una volta venuto meno il diritto al riconoscimento del titolo nobiliare come tale, è un semplice diritto anagrafico di cognomizzazione, che incide sulla formazione del nome e cognome spettante alla persona fisica in forza dell'art. 6 del Codice civile: e poiché è la stessa Costituzione a volere che, nei limiti di tale diritto, la ricerca debba di necessità effettuarsi in base alla legislazione araldica vigente al momento della sua entrata in vigore, la questione di legittimità costituzionale appare manifestamente infondata.
Ad avviso della difesa dei signori Cetti Serbelloni, il rapporto fra la legislazione anteriore al 1948 e la Costituzione va posto in termini non di legittimità costituzionale ma di abrogazione tacita a norma dell'art. 15 delle preleggi e, di conseguenza, la competenza a giudicarne non appartiene alla Corte ma all'autorità giudiziaria, alla quale spetta di accertare gli effetti abroganti che una norma precettiva, quale è quella contenuta nella XIV disposizione, spiega sulle leggi anteriori. Dopo aver ricordato i contrasti interpretativi e la soluzione data dalla Cassazione nel senso che sono cognomizzabili i predicati dei titoli esistenti prima del 1922 ancorché non riconosciuti dalla Consulta, la difesa sostiene che l'interpretazione della norma costituzionale non spetta alla Corte, tanto più nel caso di specie, nel quale l'interpretazione da eliminare è ormai "generale e convalidata". D'altra parte un contrasto costituzionale potrebbe ravvisarsi solo ove l'interpretazione data dalla Cassazione alla XIV disposizione risultasse incompatibile con il sistema precettivo della Costituzione: il che non è, perché entrambe le tesi interpretative di quella norma sono compatibili con la lettera e con lo spirito della Costituzione, ed anzi quella accolta dalla Cassazione risulta meglio conciliabile col precetto costituzionale, perché evita di conferire una efficacia costitutiva e definitiva agli atti della Consulta che la Costituzione volle abolire. Nel merito la difesa osserva che per raggiungere l'effetto della cognomizzazione è necessario pregiudizialmente accertare la spettanza del titolo, e poiché ciò discende dalla stessa XIV disposizione non può ravvisarsi un contrasto tra la legislazione araldica e l'art. 3 della Costituzione. Il principio di eguaglianza, d'altra parte, non esclude un trattamento diverso di situazioni obiettivamente diverse, e perciò, se è vero che le diverse condizioni sociali, razziali etc., non possono di per sé generare una diversità di trattamento, non può dirsi che esse non possono essere rilevanti per giustificare effetti giuridici differenziati: il riconoscimento incidentale del diritto ad un titolo non è destinato a perpetuare distinzioni sociali, ma serve solo a permettere a certe persone, in relazione ad una situazione storica ad esse inerente, di portare un certo cognome.
Né, secondo la difesa, la legislazione araldica contrasta con la XIV disposizione, perché la cognomizzazione del predicato non si identifica col riconoscimento del titolo, e perfino l'interpretazione sostenuta dall'Avvocatura dello Stato non escluderebbe la necessità del ricorso alla legislazione araldica tutte le volte in cui si controvertesse in merito alla legittimità di un atto della Consulta araldica. Quanto al dubbio se la legislazione da prendere in considerazione sia quella anteriore o quella posteriore al 28 ottobre 1922, ferma l'eccezione preliminare che si tratta di questione di abrogazione, si sostiene che essa va risolta nel senso che le leggi successive a quella data sono abrogate, e ciò perché: a) la limitazione del diritto alla cognomizzazione dei predicati esistenti prima del 1922 implica l'accertamento della loro spettanza in base alle leggi allora vigenti; b) la abrogazione retroattiva della prerogativa regia comprende le manifestazioni normative di questa; c) le modifiche alle norme sulla successione nei titoli, in quanto abolirono con semplici regi decreti un diritto soggettivo creato dall'art. 79 dello Statuto, furono anticostituzionali o, quanto meno, inidonee allo scopo.
Sullo specifco punto dell'incostituzionalità dell'art. 3 del R.D.L. 20 marzo 1924, n. 442 (convertito in legge 14 aprile 1924, n. 89) e dell'art. 73 del R.D. 7 aprile 1943, n. 651, la difesa osserva che il precetto ivi contenuto si limita ora a disporre la iscrizione nei registri araldici delle sentenze di cognomizzazione, e non già di sentenze costitutive di spettanza di titoli nobiliari, e, sottolineata la differenza fra "registrazione" e "riconoscimento" quale emerge dalla stessa legislazione araldica, sostiene che si deve escludere che sia stata abrogata una norma che si limita a statuire la semplice registrazione di una sentenza di cognomizzazione, tanto più che la procedura di registrazione è certamente tuttora mantenuta per diversi altri provvedimenti (es. concessione di stemmi ai comuni, emissione del titolo di città etc.). La difesa conclude pertanto chiedendo che la questione di legittimità costituzionale venga dichiarata non fondata.
Analoghe tesi sono state prospettate dalla difesa dei signori Ferria Contin, la quale, dopo aver ricordato i termini nei quali la questione è stata rimessa alla Corte, sostiene che la XIV disposizione ha abrogato le norme successive al 28 ottobre 1922, ha abrogato quelle anteriori a tale data per la parte relativa al riconoscimento dei titoli, ma ha recepito queste ultime nei limiti in cui esse dettano regole utilizzabili per l'accertamento dei predicati cognomizzabili perché afferenti a titoli esistenti prima del 28 ottobre 1922: dal che deve trarsi la conclusione che l'intera questione, risolvendosi in un'ipotesi di abrogazione o, per le norme anteriori al 1922, di recezione nella XIV disposizione, non rientra nella competenza di questa Corte.
Nel merito la difesa dei Ferria Contin esclude la violazione dell'art. 3 della Costituzione, atteso che il legislatore può emanare norme differenziate per situazioni obiettivamente diverse: nella specie il riconoscimento incidentale del diritto al titolo non è diretto all'attribuzione di trattamenti preferenziali non dovuti, ma solo alla cognomizzazione del predicato, e tende quindi a consentire l'esercizio di un determinato e limitato diritto. Quanto alla XIV disposizione, si osserva che alla legislazione araldica prefascista occorrerebbe pur sempre far ricorso ove occorresse decidere controversie tra portatori di titoli nobiliari già riconosciuti dalla Consulta, e ciò conferma che si tratta di norme coerenti con la Costituzione. Le stesse disposizioni che impongono le iscrizioni e annotazioni nei libri araldici non attengono al riconoscimento di un titolo, ma costituiscono esecuzione di un provvedimento di ben altro contenuto.
La difesa conclude chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata.
3. - L'Avvocatura dello Stato, i signori Cetti Serbelloni ed i signori Ferria Contin hanno depositato memorie nelle quali ulteriormente illustrano le tesi già prospettate. L'Avvocatura, dopo aver denunciato il contrasto insanabile della legislazione araldica con l'art. 3 della Costituzione, mette in evidenza che il secondo comma della XIV disposizione non può che riferirsi a coloro il cui titolo nobiliare e conseguente predicato sia stato già riconosciuto e recepito nell'ordinamento vigente alla data del 28 ottobre 1922, giacché una diversa interpretazione metterebbe nel nulla il disposto del primo comma e produrrebbe aberranti conseguenze. L'uso del termine "esistente" non può condurre a diversa conclusione, perché i titoli nobiliari che non avessero ottenuto riconoscimento di grazia o di giustizia non avevano rilevanza giuridica, come è dimostrato dalle sanzioni che colpivano chi ne avesse fatto uso senza la previa iscrizione nei registri araldici, e dai lavori preparatori della Costituente emerge inequivocabilmente che non si volle minimamente distinguere fra riconoscimento ed esistenza del titolo. L'Avvocatura prosegue richiamando l'attenzione sull'insanabile contrasto fra la Costituzione e la legislazione araldica, dal quale deriva che questa ultima non può essere applicata neppure per l'esame ed il giudizio di atti e fatti giuridici verificatisi sotto il suo impero: il divieto di riconoscimento ex novo dello status nobiliare rende evidente che le norme di diritto araldico, in qualunque epoca emanate, sono in contrasto con la norma costituzionale che quel divieto ha sancito, e la competenza ad accertarlo è indubbiamente della Corte costituzionale, custode e garante dell'esatta osservanza della Costituzione.
La difesa dei signori Cetti Serbelloni sostiene che il primo comma della XIV disposizione rende "inesistenti" per l'ordinamento attuale i titoli nobiliari, sicché si può parlare di una "non disciplina" della materia e, quindi, della mancanza di un presupposto della questione di legittimità costituzionale, atteso che non è configurabile il contrasto fra "una disciplina ed una totale assenza di disciplina". Ciò spiega, secondo la stessa difesa, perché non sussista alcuna violazione dell'art. 3 della Costituzione: se, infatti, la disciplina giuridica dei titoli nobiliari non trova oggi alcuna applicazione per la mancanza di un bene al quale essa possa applicarsi, le relative norme non hanno modo di entrare in conflitto con l'art. 3. Tuttavia, se pur un problema siffatto potesse porsi, esso andrebbe risolto negativamente, perché la "pari dignità sociale" dei cittadini significa esclusivamente la considerazione di cui un soggetto gode nell'ambito sociale e si sottrae, perciò, ad ogni vincolo normativo, nessuna legge potendo mai imporre una maggiore o minore considerazione sociale di determinate attività o di determinate persone.
La difesa prosegue osservando che la legislazione araldica, se ha perduto ogni efficacia per quanto riguarda i titoli nobiliari, la conserva per quanto attiene alla tutela di un altro bene, che è il cognome, col solo limite che gli elementi che entrano a comporlo siano anteriori al 28 ottobre 1922: ciò non nel senso di un già intervenuto riconoscimento formale, ma sotto il profilo di una loro esistenza non illegittima in relazione all'ordinamento del tempo. Un'obiettiva interpretazione della XIV disposizione non può prescindere dal rilievo che il titolo nobiliare esiste a prescindere dal suo riconoscimento, e la distinzione nel tempo operata dalla norma costituzionale dimostra che il punto di riferimento è costituito dall'atto di concessione e che di conseguenza alle regole in cui questo si collocava occorre far capo ai fini della inserzione del predicato nel cognome. Ogni difforme interpretazione, secondo la difesa, violerebbe un diritto fondamentale tutelato dagli artt. 2 e 22 della Costituzione: in particolare se si ritenesse che possono conseguire l'aggiunta del predicato al cognome solo coloro che ottennero il riconoscimento dalla Consulta araldica, si priverebbero di un diritto, che la Costituzione ha inteso garantire, quanti a suo tempo tale riconoscimento non ottennero e si introdurrebbe una decadenza contrastante col principio che l'art. 2934 del Cod. civ. enuncia per tutti i diritti della personalità.
Né a diversa conclusione può indurre il carattere transitorio della XIV disposizione, atteso che la transitorietà è assicurata dal fatto che solo una cerchia oramai ben definita di soggetti può chiedere l'aggiunta del predicato al nome. La difesa conclude mettendo in rilievo che la disposizione costituzionale implica l'inapplicabilità di tutta la legislazione posteriore al 28 ottobre 1922 e comporta che i predicati esistenti prima di tale data vengano cognomizzati secondo le procedure previste dal R.D. n. 314 del 1896 e dall'ordinamento dello stato civile.
La difesa dei signori Ferria Contin procede, preliminarmente, ad un analitico esame dei singoli testi normativi sottoposti all'esame della Corte, pervenendo alla conclusione che alcuni di essi - nella memoria specificati - non hanno forza di legge ovvero, in quanto contrastanti con lo Statuto del Regno non hanno validità, e quindi non possono costituire oggetto di una controversia di legittimità costituzionale. D'altra parte - si aggiunge -, dal momento che gli artt. 79 e 80 dello Statuto recepirono nell'ordinamento unitario le norme nobiliari preunitarie e dal momento che queste non sono state validamente abrogate, per quanto riguarda l'ordine di successione dal R.D. 16 agosto 1926, n. 1489 e per quanto riguarda concessione, riconoscimento ed uso dal R.D. 21 gennaio 1929, n. 61 o dal R.D. 7 giugno 1943, n. 651, nessuna incidenza sul processo a quo può spiegare la decisione della Corte, chiamata a pronunziarsi su norme postunitarie, diverse da quelle preunitarie in virtù delle quali i signori Ferria Contin hanno proposta l'azione.
Ciò posto la difesa rileva che, così precisato il thema decidendum, appare chiaro che il Tribunale di Roma ha proposto alla Corte una mera questione di interpretazione della XIV disposizione, non proponibile come tale e sulla cui soluzione le norme denunciate non esercitano alcuna influenza, e prosegue rilevando che la scelta fra l'una o l'altra interpretazione di quella norma non dipende in nessun modo dalla compatibilità o meno delle norme denunciate con la Costituzione, ma discende dalla valutazione che l'interprete crede di dover dare alla volontà dei costituenti. Né può venire in discussione il principio di eguaglianza che, se violato dal diritto di cognomizzare il predicato, sarebbe violato tanto se quel diritto competesse ai soli ex titolati riconosciuti quanto se lo si riconoscesse agli ex titolati come tali: violato, dunque, dalla stessa XIV disposizione. A tale aberrante conclusione, secondo la difesa, si perviene partendo dall'erronea premessa secondo la quale il secondo comma del precetto costituzionale costituisce un'eccezione al principio espresso nel primo, laddove, invece, si tratta di cosa ben diversa: e, cioè, l'esistenza ante 1922 di un titolo nobiliare appoggiato ad un predicato costituisce un fatto al quale l'ordinamento riconnette il solo diritto di operare l'aggiunta al cognome. Ciò significa che le norme araldiche restano fuori dell'ordinamento repubblicano, ma non toglie che ad esse occorra far capo, come a fonti storiche, per accertare alla loro stregua l'esistenza del presupposto di fatto cui la cognomizzazione è legata. Dal che consegue - così conclude la difesa - che non sussiste alcun problema di costituzionalità delle norme araldiche.
4. - Con ordinanza emessa il 18 giugno 1966 nel procedimento civile pendente tra il signor Vincenzo Caballini, in proprio e quale rappresentante dei figli minori, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Tribunale di Bologna, dopo aver rilevato che al fine di stabilire se possa farsi luogo alla cognomizzazione del predicato di un titolo nobiliare non riconosciuto dalla Consulta araldica anteriormente al 1 gennaio 1948 occorre risolvere il problema della conciliabilità della legislazione araldica con l'art. 3 della Costituzione, osserva che una soluzione positiva determinerebbe la trasformazione della XIV disposizione da transitoria in permanente e, in accoglimento di un'eccezione formulata dal P.M., solleva, perché rilevante e non manifestamente infondata, la relativa questione di legittimità costituzionale, rimettendo gli atti a questa Corte "per la risoluzione della questione di illegittimità costituzionale, per contrasto, con l'art. 3 e con la disposizione transitoria XIV della Costituzione, delle norme del R.D. 11 dicembre 1887, n. 1550; del R.D. 2 luglio 1896, n. 313; del R.D. 5 luglio 1896, n. 314; del R. D. 23 marzo 1924, n. 442; della legge 17 aprile 1925, n. 473; del R.D. 16 agosto 1926, n. 1489; del R.D. 21 gennaio 1929, n. 61; del R.D. 7 giugno 1943, n. 651; nonché della questione relativa al carattere permanente o transitorio della XIV disposizione finale della Costituzione".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 12 novembre 1966.
L'Avvocatura dello Stato, costituitasi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha depositato un atto di deduzioni (2 dicembre 1966) ed una successiva memoria, sostenendo le tesi già descritte negli altri giudizi.
Si è costituito altresì il signor Caballini, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Mase' Dari e Giannetto Cavasola, il quale, negli scritti difensivi depositati il 17 settembre 1966 ed il 27 aprile 1967, chiede che la questione sia dichiarata non fondata. A sostegno di tale conclusione la difesa sottopone all'attenzione della Corte le seguenti osservazioni: 1) la c.d. cognomizzazione del predicato, legittima perché prevista dalla stessa Costituzione, non viola l'art. 3 della Costituzione perché non attribuisce alcun privilegio, tale non potendo definirsi il conferimento di un determinato cognome. 2) L'interpretazione del secondo comma della XIV disposizione sostenuta dall'Avvocatura è inesatta perché nel vocabolario comune, nella terminologia giuridica ed in quella araldica il vocabolo "esistenti" è diverso dal vocabolo "riconosciuti", come dimostra lo stesso esame dei due commi del precetto costituzionale. 3) Le leggi araldiche, la dottrina e la giurisprudenza suffragano la tesi che l'atto di riconoscimento ha natura puramente dichiarativa, e non è immaginabile che i costituenti abbiano ignorato questa realtà, alla quale le espressioni usate nella XIV disposizione perfettamente corrispondono: e l'interpretazione che ne consegue, secondo la quale la cognomizzazione è ammessa per predicati di titoli esistenti ancorché non riconosciuti è di gran lunga prevalente sia nella dottrina che nella giurisprudenza. 4) Da ciò consegue la permanenza in vigore delle norme in base alle quali occorre accertare se un titolo esistente o no prima del 28 ottobre 1922, e ciò a meno che non si voglia rendere assurdamente inoperante la XIV disposizione. 5) Il primo comma di quest'ultima rende inoperante l'ordinamento araldico per ciò che riguarda i titoli nobiliari in sé considerati, ma non preclude che, al fine della cognomizzazione, venga accertato in base a quelle norme il fatto storico dal quale discende la cognomizzazione (la quale non riguarda il titolo, ma il predicato): a questi limitati effetti la legislazione araldica non viola l'eguaglianza dei cittadini. 6) La XIV disposizione, demandando ad una futura legge la soppressione della Consulta, fornisce un ulteriore indice dell'attuale vigenza dell'ordinamento araldico, sempre imperniato sulla istituzione e sul funzionamento di quell'organo, fino al punto che è difficile sceverare la materia a questo attinente dall'intero complesso normativo. 7) Circa la distinzione fra legislazione anteriore o posteriore al 28 ottobre 1922 - peraltro indifferente ai fini della decisione del processo a quo - il rinvio della soppressione della Consulta ad una futura legge sembra presupporre che per intanto restino in vita tutte le leggi vigenti al momento dell'entrata in vigore della Costituzione. 8) Ai fini della qualificazione della XIV disposizione come transitoria o permanente conta solo il suo contenuto, e questo non è tale da limitare nel tempo né il divieto di riconoscimento dei titoli nobiliari né il diritto alla cognomizzazione, esercitabile ogni momento, quando ne ricorrano i presupposti.
5. - Le stesse questioni di legittimità costituzionale sono state sollevate dal Tribunale di Roma con altra ordinanza emessa il 7 novembre 1966 nel procedimento pendente fra il signor Francesco Lopez y Royo contro il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il Tribunale, dopo aver riportato i termini nei quali l'Avvocatura dello Stato aveva eccepito l'illegittimità costituzionale della legislazione araldica, afferma che non è infondato il dubbio circa la conformità alla Costituzione delle norme araldiche emanate in epoca anteriore o successiva al 28 ottobre 1922, giacché in base ad esse il giudice dovrebbe in sostanza svolgere un'attività di riconoscimento dei titoli nobiliari, in contrasto col divieto contenuto nel primo comma della XIV disposizione; e se anche non si dovesse seguire la tesi dell'Avvocatura dello Stato - secondo la quale il diritto alla cognomizzatione riguarda i soli predicati riconosciuti prima del 1922 - sussisterebbe pur sempre il dubbio se possa applicarsi la legislazione posteriore a tale data ed in quali limiti e con quali modalità debba essere osservata quella anteriore. Affermando che questi problemi, i quali nascono dalla incerta compatibilità della legislazione ordinaria con la Costituzione, danno luogo ad una questione di legittimità costituzionale, il Tribunale ne rimette l'esame a questa Corte negli stessi termini delle precedenti ordinanze.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 25 febbraio 1967.
L'Avvocatura dello Stato, costituitasi in rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio dei Ministri, sia nell'atto di deduzioni (depositato il 16 marzo 1967) che nella successiva memoria ha illustrato le tesi già sostenute nei precedenti giudizi.
6. - Nell'udienza pubblica le parti costituite hanno oralmente illustrato le rispettive tesi ed hanno insistito nelle descritte conclusioni.
 
Considerato in diritto:
 
1. - Le sei ordinanze del Tribunale di Roma e del Tribunale di Bologna propongono le stesse questioni di legittimità costituzionale, e pertanto i relativi giudizi, congiuntamente trattati nell'udienza pubblica, vanno riuniti e definiti con unica sentenza.
2. - Dalle motivazioni delle ordinanze di rimessione risulta che i vari testi normativi sottoposti all'esame della Corte (alcuni indicati con errori, di data e di numero, che vengono corretti nel dispositivo della presente decisione) sono stati impugnati non in tutte le singole disposizioni, ma solo nelle parti in cui essi trovano applicazione: a) per l'aggiunta al nome di predicati attinenti a titoli nobiliari anteriori al 28 ottobre 1922, ancorché non riconosciuti; b) per la sottoposizione delle vicende del relativo diritto e delle forme e dei modi della sua tutela giudiziaria ad una disciplina difforme da quella del comune diritto al nome.
Le questioni, così delimitate nel loro oggetto, rientrano nella competenza di questa Corte. Le ordinanze, infatti, pongono il problema della compatibilità di atti aventi forza di legge con disposizioni costituzionali, e perciò chiedono che sia accertato, nei modi previsti dall'ordinamento, se il giudice debba applicare o disapplicare norme sulla cui conformità alla Costituzione cade un dubbio non manifestamente infondato. E per quanto il rapporto fra la c.d. legislazione nobiliare e la XIV disposizione transitoria e finale non si ponga, segnatamente per la questione descritta sub a), in rigorosi termini di abrogazione, ma piuttosto di strumentalità (nel senso, cioè, che il ricorso a quelle leggi sarebbe mezzo per l'applicazione della norma costituzionale, ove questa fosse intesa nel modo meno restrittivo), è da rilevare che il principio enunciato fin dalla sentenza n. 1 del 1956 giustifica la sussistenza della competenza di questa Corte tutte le volte in cui l'applicabilità di una legge ordinaria sia strettamente condizionata, come nella specie accade, al riscontro con un precetto costituzionale.
3. - Gli atti impugnati - eccetto quelli convertiti in legge (così il R.D.L. 20 marzo 1924, n. 442, convertito con legge 17 aprile 1925, n. 473, ed il R.D.L. 28 dicembre 1924, n. 2337, convertito con legge 21 marzo 1926, n. 597)-trovano la loro fonte nella c.d. prerogativa regia riconosciuta dall'art. 79 dello Statuto, e perciò, in quanto costituiscono espressione di una potestà normativa primaria direttamente attribuita dalla Costituzione allora vigente, essi sono dotati di forza di legge (secondo un principio che, già riconosciuto dalla giurisprudenza, trovò conferma nell'art. 1 dell'ordinamento dello stato nobiliare approvato con R.D. 7 giugno 1943, n. 651), senza che nel loro ambito, a causa di particolarità inerenti al procedimento seguito o in considerazione del contenuto delle norme, siano da distinguere testi che abbiano un puro carattere regolamentare. La forza di legge esclude altresì che possa essere di qualche rilievo il contrasto che si assume esistente fra il contenuto di alcune disposizioni (in particolare di quelle che hanno ad oggetto la successione nei titoli preesistenti allo Stato unitario, regolata in maniera difforme rispetto a quella prevista dalla legislazione anteriore) e l'art. 79 dello Statuto.
4. - La decisione delle questioni proposte dalle ordinanze di rimessione comporta la necessità di accertare se il secondo comma della XIV disposizione, nello stabilire che i predicati dei titoli nobiliari esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome, si riferisca solo ai titoli che già avessero ottenuto il riconoscimento nelle forme e nei modi previsti dall'ordinamento nobiliare ovvero anche a quelli che comunque fossero oggetto di un diritto risalente ad epoca anteriore a quella data.
Alla soluzione del problema non può recare nessun contributo l'indagine, espressamente sollecitata dal Tribunale di Bologna, sul carattere permanente o transitorio della disposizione costituzionale, e ciò perché la definizione di una norma come transitoria implica solo che, nel passaggio da una vecchia ad una nuova disciplina, alcuni fatti o rapporti, in considerazione della loro collocazione cronologica, sono sottratti alla efficacia del nuovo regolamento, ma non esclude che la norma possa trovare applicazione, per un tempo indefinito, tutte le volte in cui quei fatti o quei rapporti siano oggetto di valutazione giuridica. Né, per altro verso, alcun argomento risolutivo può trarsi dal fatto che l'ultimo comma della XIV disposizione demanda ad una futura legge, tuttora non emanata, la soppressione della Consulta araldica. Dovendosi ritenere che la norma è da riferirsi all'intera organizzazione predisposta per l'adempimento delle funzioni amministrative nella materia araldica (che è più ampia di quella strettamente nobiliare), la circostanza che il Costituente non ne abbia direttamente disposta l'eliminazione non significa che in attesa della futura legge siano state conservate tutte le attribuzioni previste dalla legislazione che la istituì e la regolò, come è dimostrato dalla sicura e non controversa caducazione di tutti quei compiti che strettamente erano inerenti ad un ordinamento giuridico nel quale i titoli nobiliari trovavano piena cittadinanza. Con ciò si vuol dire che non dalle competenze dell'ufficio araldico si può risalire all'interpretazione della XIV disposizione, ma, al contrario, da questa si deve dedurre quali siano attualmente le sue residue funzioni.
La Corte ritiene che il reale significato della norma costituzionale in esame non possa essere accertato se non alla luce del principio espresso dal primo comma della disposizione, secondo il quale l'ordinamento repubblicano non riconosce i titoli nobiliari. Ed infatti l'incertezza intorno all'interpretazione della qualifica "esistenti" riferita ai titoli anteriori al 28 ottobre 1922, non può essere superata da considerazioni meramente letterali. Vero è che nel passato ordinamento un titolo nobiliare era da considerare "esistente" indipendentemente dal "riconoscimento" amministrativo o giurisdizionale, che aveva solo una funzione di accertamento (peraltro necessario al legittimo uso ufficiale del titolo), ma è da escludere che la lettera della norma costituzionale si riferisca all'esistenza del titolo in contrapposto al suo riconoscimento; la contrapposizione, invero, è solo fra titoli anteriori e titoli posteriori al 28 ottobre 1922, e la preposizione normativa esprime in forma lessicalmente positiva la esclusione dei secondi dal c.d. diritto alla cognomizzazione. Sicché, equivalente la frase "esistenti prima del 28 ottobre 1922" a quella "non conferiti dopo il 28 ottobre 1922", è chiaro che l'interpretazione letterale non è idonea alla risoluzione del diverso problema qui in esame, che va, perciò raggiunta con l'impiego di altri canoni ermeneutici: ed anzitutto, attraverso il coordinamento dei due primi commi della disposizione, nel senso che al secondo deve essere attribuito quel significato che maggiormente si concilii col primo. È questo, infatti, ad esprimere la scelta di fondo operata dal Costituente, e con essa ogni altra norma relativa alla materia va di necessità coordinata.
Ciò posto, è da mettere in rilievo che il divieto di riconoscimento dei titoli nobiliari non attiene solo all'attività giudiziaria o amministrativa necessaria, come accadeva nel precedente ordinamento, per l'accertamento ed il conseguente legittimo uso di un titolo già di per sé esistente (e ciò conferma che dalla diversa terminologia usata nel primo e nel secondo comma non può trarsi argomento favorevole alla tesi sostenuta dalle parti private), ma comporta che i titoli nobiliari non costituiscono contenuto di un diritto e, più ampiamente, non conservano alcuna rilevanza: in una parola, essi restano fuori del mondo giuridico. Da questa premessa, che nessuno contesta, inevitabilmente discende che l'ordinamento non può contenere norme che impongano ai pubblici poteri di dirimere controversie intorno a pretese alle quali la Costituzione disconosce ogni carattere di giuridicità. E perciò, una volta attribuiti al primo comma quel contenuto e queste conseguenze, è certo da escludere che il secondo possa essere interpretato in un senso che con l'uno e con le altre sarebbe in contrasto. Ciò accadrebbe ove si accogliesse la tesi che, al fine della cognomizzazione, il giudice debba accertare l'esistenza del titolo in capo a questo o a quel soggetto, valutarne le vicende alla stregua delle regole proprie del regime successorio nobiliare e dare piena applicazione alla legislazione araldica fino al punto - secondo la teoria che appare più coerente con le promesse - da potersi pronunziare solo previo contraddittorio dell'interessato con l'ufficio araldico (legislativamente definito come rappresentante della regia prerogativa) e con provvedimento destinato ad essere iscritto negli appositi libri nobiliari. Né importa che l'accertamento andrebbe compiuto non in funzione del legittimo uso del titolo, ma come strumentale rispetto al diverso diritto relativo all'aggiunta del predicato al nome; ed infatti, nonostante questa finalità, il titolo costituirebbe pur sempre oggetto di un diritto e di una vera e propria tutela giuridica, laddove l'uno e l'altra sono perentoriamente esclusi dal principio enunciato nel primo comma.
Tale irrilevanza giuridica dei titoli nobiliari impedisce, dunque, che essi possano essere giudizialmente accertati e perciò il secondo comma della XIV disposizione va interpretato nel residuo senso che l'aggiunta al nome dei predicati anteriori al 28 ottobre 1922 non trova la sua fonte nel diritto al titolo, non più sussistente, ma nel già intervenuto riconoscimento, che assume il ruolo di presupposto di fatto del diritto alla cognomizzazione.
Siffatta conclusione, oltre a rispondere all'esigenza di una corretta interpretazione sistematica desunta dal necessario coordinamento dei due primi commi della XIV disposizione, trova pieno conforto nei lavori preparatori, dai quali si ricava che intento del Costituente fu quello di evitare che dal disconoscimento dei titoli nobiliari potesse derivare una lesione del diritto al nome (il che, ovviamente, esclude la cognomizzazione attuale di predicati mai riconosciuti e perciò mai legittimamente usati come elemento di individuazione del casato) ed è, nel contempo, l'unica che appaia conciliabile con la "pari dignità sociale" garantita dal primo comma dell'art. 3 della Costituzione. Su quest'ultimo punto, infatti, va respinta la tesi sostenuta dai signori Cetti Serbelloni, secondo la quale tale formula sarebbe priva di ogni possibile contenuto giuridico, giacché essa esprime un principio generale che da un lato importa l'illegittimità di tutte le misure legislative che colleghino particolari distinzioni di rilevanza sociale a circostanze che non siano dipendenti da capacità e da meriti personali, dall'altra concorre ad interpretare le stesse norme costituzionali nel senso più rispettoso di sffatta esigenza. Ora, come è induhhio che il primo comma della XIV disposizione è chiaramente ispirato al fine di meglio garantire, nel senso anzidetto, la parità dei cittadini, cos è certo che il secondo comma deve essere inteso in modo da escludere che per altra via venga consentita una perdurante ed indefinita efficacia della legislazione nobiliare.
5. - Da quanto fin qui si è detto discende che non sono compatibili con il secondo comma della XIV disposizione gli atti impugnati, per la parte in cui essi dovrebbero trovare applicazione per l'aggiunta al nome di predicati di titoli nobiliari i quali, ancorché siano anteriori al 28 ottobre 1922, non abbiano formato oggetto di riconoscimento durante il vigore del vecchio ordinamento.
Va aggiunto che l'interpretazione della norma costituzionale nei sensi innanzi descritti e la considerazione che il diritto alla cognomizzazione impone che il predicato segua in tutto la sorte del nome giustificano altre due conseguenze: a) che le vicende del diritto attribuito dal secondo comma della XIV disposizione devono ormai essere valutate non secondo le norme che regolavano la successione nei titoli nobiliari, ma alla stregua di quelle che disciplinano i modi di acquisto del nome; b) che la tutela di tale diritto sotto ogni aspetto (sia per quanto attiene alle forme del procedimento ed ai soggetti legittimati a prendervi parte sia per quanto riguarda l'esecuzione dei provvedimenti) deve seguire le regole che il vigente ordinamento detta per la tutela del diritto al nome. Queste conclusioni ricevono ulteriore conferma dall'art. 3 della Costituzione, essendo certo che l'assoggettamento del diritto all'aggiunta del predicato al regime proprio dei titoli nobiliari non potrebbe trovare alcuna giustificazione in un ordinamento che a questi, con norma costituzionale, nega ogni autonoma rilevanza. Anche per questa parte, dunque, va dichiarata la illegittimità costituzionale degli atti legislativi sottoposti al controllo della Corte.
 
per questi motivi
 
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale del R.D. 11 dicembre 1887, n. 5138, del R D. 2 luglio 1896, n. 313, del R D. 5 luglio 1896, n. 314, del R D. L. 20 marzo 1924, n. 442 (convertito con legge 17 aprile 1925, n. 473), del R.D.L. 28 dicembre 1924, n. 2337 (convertito con legge 21 marzo 1926, n. 597), del R D. 16 agosto 1926, n. 1489, del R D. 21 gennaio 1929, n. 61 e del R.D. 7 giugno 1943, n. 651, nei limiti in cui ad essi si dà applicazione per l'aggiunta al nome di predicati di titoli nobiliari anteriori al 28 ottobre 1922 ma non riconosciuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione; nonché nei limiti in cui essi sottopongono il diritto predetto e la relativa tutela giudiziaria ad una disciplina diversa da quella disposta dall'ordinamento per il diritto al nome.
Così deciso in Roma, nella sede sella Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.
 

La Giustizia Arbitrale

POSSIBILE L’ACCERTAMENTO IN VIA PRINCIPALE
DEL DIRITTO AL TITOLO NOBILIARE NELL’AMBITO DELL’ORDINAMENTO SPECIALE DELLA GIUSTIZIA ARBITRALE
 
Il fondamento del dovere decisorio del giudice va individuato nell'art. 2907 del codice civile per il quale la tutela giurisdizionale è prestata solo su domanda di parte e, quando la legge lo impone, anche su istanza del pubblico ministero o d'ufficio. Nel pronunciarsi il giudice si deve strettamente attenere a ciò che le parti hanno chiesto, prendendo in considerazione la domanda nella sua interezza, non tralasciando nulla. Nell'arbitrato rituale, la pronuncia dei giudici dell'arbitrato ha natura di atto di autonomia privata e correlativamente il compromesso si configura quale deroga alla giurisdizione ordinaria. Il principio dell'autonomia della giustizia arbitrale è riconosciuto direttamente dalla legge e si attua mediante l'esercizio di una potestà alternativa a quella del giudice istituzionale. I giudici dell'arbitrato rituale, cioè dell'arbitrato disciplinato dal codice di procedura civile, non sono qualificabili come organi giurisdizionali dello Stato, ma esercitano la funzione giurisdizionale al pari dei giudici ordinari. La sentenza pronunciata dai giudici dell'arbitrato (lodo, n.d.r.) ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti di sentenza pronunciata dall'Autorità Giudiziaria, indipendentemente dalla omologazione del magistrato ordinario. I tribunali arbitrali sono organi di giurisdizione civile ordinaria, aventi, nella speciale materia dei diritti disponibili, gli stessi poteri del giudice ordinario. La sentenza arbitrale pronunciata dai giudici dell'arbitrato è una vera e propria sentenza emessa nell'esercizio di una funzione giurisdizionale di cognizione ordinaria. Nell'arbitrato rituale, i giudici dell'arbitrato, poiché pronunciano vere e proprie sentenze (lodo n.d.r.) aventi gli effetti della sentenza pronunciata dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria, hanno il potere, in analogia a quanto disposto dall' art. 2908 del codice civile, di pronunciare decisioni intese a costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici tra le parti, i loro eredi o aventi causa, e, quindi, di rendere sentenze costitutive. La sentenza arbitrale potrà fare stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa e potrà, quindi, determinare tutti gli effetti del giudicato formale e sostanziale alla stregua di una sentenza pronunciata dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria dalla data dell'ultima sottoscrizione dei giudici dell'arbitrato. Non sono compromettibili in arbitrato rituale, secondo l'art. 806 c.p.c., primo comma, i diritti indisponibili, in altre parole non sono compromettibili in arbitrato rituale le materie per le quali è previsto l'intervento del pubblico ministero. La materia nobiliare non rientra tra quelle per le quali è previsto l'intervento del pubblico ministero, in quanto la XIV Disposizione Transitoria e Finale della Costituzione ha cancellato dall'ordinamento italiano la materia nobiliare. La dizione “i titoli nobiliari non sono riconosciuti” significa che i tribunali ordinari, in mancanza di una legge che regola la materia nobiliare, non possono procedere ad un accertamento ricognitivo in via principale o in via incidentale dell'esistenza del diritto al titolo nobiliare. La XIV Disposizione Transitoria e Finale della Costituzione ha introdotto due precetti innovativi: l'uno di portata negativa, cioè il disconoscimento dei titoli nobiliari; l'altro di portata positiva, cioè la cognomizzazione dei predicati dei titoli nobiliari esistenti prima del 28 ottobre 1922; riguardo al primo aspetto, la Costituzione della Repubblica non haabolito o soppresso i titoli nobiliari, mali ha semplicemente disconosciuti. La Cassazione, con sentenza del 16 luglio 1951, ha chiarito che la Costituzione non pone alcun divieto all'uso pubblico o privato del titolo nobiliare. Il loro uso è indifferente di fronte allo Stato, il quale disconoscendoli non stabilisce alcun divieto. Ancora, la Cassazione, ha riconosciuto, con sentenza, n. 987, pronunciata a sezioni unite in data 20 maggio 1965, che l'accertamento delle spettanze nobiliari è compatibile con l'attuale ordinamento e con i principi affermati dall'art. 3 della Costituzione relativamente al diritto dell' agente di voler appartenere a determinate associazioni o di volere beneficiare diparticolari vantaggi, quali l'ammissione a collegi o l'attribuzione di borse di studio, che siano condizionati al possesso di speciali requisiti nobiliari. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 101/1967, ha stabilito che nessun organo statale, sia amministrativo sia giudiziario, può attribuire ufficialmente titoli nobiliari. Invece, per i predicati nobiliari, la Corte ha deciso che le vicende del diritto attribuito dalla XIVDisposizione Transitoria e Finale della Costituzione debbano essere valutate secondo le norme che disciplinano i modi di acquisto del nome. In buona sostanza, il monito della Corte Costituzionale di non accertare l’esistenza di un titolo nobiliare, in mancanza di una legge che disciplini la materia, è rivolto unicamente ai tribunali statali e non ai tribunali arbitrali. Infatti, la riforma del dirittodell'arbitrato approvata con D. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, con decorrenza 2 marzo 2006, ha introdotto nel nostro ordinamento l'arbitrato amministrato. L'arbitrato si dice amministrato quando viene gestito e regolamentato da un organismo permanente d'arbitrato o camera arbitrale. L'art. 832 c.p.c. prevede espressamente che la convenzioned'arbitrato possa fare rinvio ad un regolamento arbitrale precostituito. Per quanto attiene poi il contenuto del regolamento predisposto dalle organizzazioni permanenti d'arbitrato, l'art. 832 c.p.c. non entra nel merito dello stesso. Ciò vuol dire che la legge ordinaria ha riconosciuto ai tribunali arbitrali il potere di applicare al merito della controversia un regolamento predisposto autonomamente da una istituzione arbitrale (camera arbitrale), senza attribuire al giudice dello Stato il diritto di controllare il merito della controversia stessa. Il giudice ordinario, infatti, ex art. 825 c.p.c., deve unicamente accertare la regolarità formale della sentenza arbitrale (lodo, ndr), in altre parole, nello svolgimento dell'arbitrato, deve accertare se sono state osservate le disposizioni previste dal codice di procedura civile nello svolgimento dell’arbitrato. L'intervento del giudice ordinario è, quindi, un intervento di garanzia e/o di accertamento delle forme volute dalla legge, nello svolgimento della procedura arbitrale. La sentenza arbitrale (lodo, ndr) resa esecutiva è soggetta a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza ordinaria avente ilmedesimo contenuto. Per questi motivi, l'accertamento in via principale del diritto al titolo nobiliare può essere deciso legalmente dai tribunali arbitrali, nei modi e nei termini previsti da un regolamento arbitrale precostituito, ex art. 832 c.p.c., primo comma.
 

L'accertamento patrilineare ex canone 108

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Disposizioni Transitorie e Finali ------- Art. XIV----------------- I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 Ottobre 1922 valgono come parte del nome. L'Ordine Mauriziano è conservato come Ente Ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge. La Legge regola la soppressione della Consulta Araldica.

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Bisogna sgombrare il campo che lo studio della genealogia serva a ricostruzioni di passati privilegi, essa è lo studio per accertare, individuare analizzare il nostro passato attraverso i nostri progenitori, per i fini più liberi, attraverso un prezioso patrimonio trasmessoci geneticamente come il DNA ed il nome.

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